Attività consentite

Data di pubblicazione:
24 Agosto 2020

Nell’AMP, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento di Disciplina approvato con D.M. 17 maggio 2018 n. 102, pubblicato in G.U. n. 206 del 5 settembre 2018, nel rispetto delle caratteristiche dell’ambiente, sono consentite:

Zona A – riserva integrale

  1. le attività di soccorso e sorveglianza;

  2. le attività di servizio svolte per conto del soggetto gestore;

  3. le attività di ricerca scientifica debitamente autorizzate dal soggetto gestore dell’AMP;

Zona B – riserva generale

  1. le attività consentite in Zona A;

  2. la balneazione;

  3. la navigazione, esclusivamentein assetto dislocante, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600metri di distanza dalla costa;

  4. l’accesso alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico;

  5. l’accesso ai natanti, ad eccezione delle moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al comma 2;

  6. l’accesso alle imbarcazioni che non sono in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al comma 2, per dodici mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del Regolamento di Disciplina;

  7. l’accesso alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate autorizzate dal soggetto gestore;

  8. l’ormeggio ai natanti e alle imbarcazioni, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l’esigeza di tutela dei fondali;

  9. l’ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni, al di fuori delle aree particolarmente sensibili, individuate e segnalate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigeze di tutela dei fondali;

  10. le visite guidate subaquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, organizzate dai centri di immersione subacquea autorizzati dal soggetto gestore e aventi sede legale nel comune di Santa Teresa Gallura alla data di entrata in vigore del Regolamento di Disciplina;

  11. le immersioni subacquee, svolte compatibilmente all’esigenza di tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore;

  12. l’osservazione dei mammiferi marini, secondo il codice di condotta di cui al comma 3 del Regolamento di Disciplina;

  13. l’esercizio della piccola pesca artigianale e l’attività di pescaturismo, riservate alle imprese di pesca che esercitano l’attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nel Comune di Santa Teresa Gallura alla data di entrata in vigore del Regolamento Disciplina, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

  14. la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nel Comune di Santa Teresa Gallura;

Zona BS – riserva generale speciale

  1. le attività richiamate per la Zona B ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l);

Zona C – riserva generale speciale

  1. le attività consentite in Zona B;

  2. l’accesso alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al comma 2 del Regolamento di Disciplina;

  3. l’ormeggio alle unità da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al comma 2 del Regolamento di Disciplina, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l’esigenza di tutela dei fondali;

  4. la pesca sportiva con lenza e canna autorizzata e contingentata dal soggetto gestore sulla base delle esigenze di tutela dell’area marina protetta, ai soggetti equiparati ai residenti nel Comune di Santa Teresa Gallura sulla base delle discipline adottate dal soggetto gestore con il Regolamento di Disciplina.

 

Nell’AMP, tutte le attività consentite sono regolate dal Disciplinare Provvisorio approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 08/06/2023 e consultabile alla sezione Decreti & Regolamenti

Ultimo aggiornamento

Sabato 22 Giugno 2024