Nell’AMP, ai sensi dell’articolo 5 del D.M. 17 maggio 2018, (GU n. 206 del 5 settembre 2018), non sono consentite le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, coerentemente a quanto previsto all'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e salvo quanto stabilito nel Regolamento di cui all'art. 6, non è consentita:
-
qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
-
qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;
-
qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche, nonchè il prelievo, l'asportazione e il commercio di sabbia, ghiaia e altro materiale proveniente dalle formazioni rocciose subacquee e presenti nei territori costieri appartenenti al demanio marittimo;
-
qualunque alterazione, anche transitoria, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
-
l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonche' di sostanze tossiche o inquinanti;
-
l'uso di fuochi all'aperto.