Attività di osservazione dei mammiferi marini

Data di pubblicazione:
24 Agosto 2020

Nell’AMP, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento di Disciplina approvato con D.M. 17 maggio 2018 n. 102, pubblicato in G.U. n. 206 del 5 settembre 2018, per le attività di osservazione dei mammiferi marini, è individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati. 
In tali fasce vige per le attività di avvistamento cetacei e per l'osservazione dei cetacei il seguente codice di condotta:

  1. non è consentito avvicinarsi a meno di 100 metri daglianimali;

  2. nella fascia di osservazione non è consentita labalneazione e può essere presente una sola unità da diporto o unsolo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sullivello del mare;

  3. non è consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che perattività di soccorso, sorveglianza e servizio;

  4. non è consentito rimanere più di 20 minuti nella fascia diosservazione;

  5. nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione è consentita alla velocità massima di 5 nodi;

  6. non è consentito stazionare con l'unità da diporto all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale;

  7. non è consentito fornire cibo agli animali e gettare inacqua altro materiale;

  8. non è consentito l'avvicinamento frontale agli animali;

  9. non è consentito interferire con il normale comportamentodegli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;

  10. non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e divelocità delle unità da diporto;

  11. nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità navale da diporto, è fatto obbligo di mantenere una velocità costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione;

  12. nella fascia di avvicinamento non possono essere presenticontemporaneamente più di tre unità da diporto, in attesa diaccedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologicodi arrivo nella zona di avvicinamento;

  13. nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce diosservazione e avvicinamento.

Ultimo aggiornamento

Lunedi 31 Agosto 2020